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A chi è rivolto

Alle persone iscritte all'Anagrafe del Comune che hanno un interesse personale o verso terzi alla cancellazione anagrafica dalla popolazione residente nel Comune.

Descrizione

La cancellazione anagrafica può avvenire per:

  • Cancellazione per morte:
    la comunicazione viene effettuata all'Anagrafe dall'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di morte del defunto;
  • Cancellazione per emigrazione in altro Comune o all'Estero:
    In tal caso gli interessati dovranno rivolgersi direttamente al nuovo Comune di residenza o (se si tratta di cittadini italiani) al Consolato italiano all'estero, che a loro volta comunicheranno al Comune di precedente residenza il cambiamento avvenuto. I cittadini stranieri che emigrano all'estero potranno comunicarlo al Comune di residenza tramite il modulo pubblicato di seguito;
  • Cancellazione per irreperibilità accertata:
    La cancellazione per irreperibilità può avvenire a seguito di quanto accertato durante il Censimento della popolazione, oppure a seguito di repetuti accertamenti intervallati nel tempo.
    Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie. La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di un anno dall'inizio della procedura di cancellazione;
  • Cancellazione del cittadino straniero per omesso rinnovo del permesso di soggiorno:
    Al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione anagrafica, il cittadino straniero (intendendo con questo termine il cittadino di Paesi terzo rispetto all’Unione europea) deve soddisfare un secondo requisito: la regolarità del soggiorno. In ogni caso, la normativa anagrafica prevede che l’ufficiale d’anagrafe provveda a cancellare d’ufficio coloro che non sono più soggiornanti, attraverso uno specifico istituto: il mancato rinnovo, entro 6 mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno scaduto, della dichiarazione di dimora abituale, che lo straniero dovrebbe rendere in anagrafe ogni qual volta rinnova il titolo di soggiorno (art.7 c.3, e art.11 punto c), del d.P.R. n.223/1989);
  • Cancellazione per perdita del diritto di soggiorno del cittadino europeo:
    Anche il cittadino dell'U.E. può essere oggetto di provvedimento di allontanamento dallo Stato, emanato dal Prefetto o dal Questore a seconda del caso. L’art. 18 del D.lgs n. 30/2007 prevede che “la continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata che costituisce causa di cancellazione anagrafica”. Dunque, in questi particolari casi, la cancellazione può essere senz’altro immediata.

Come fare

  • Presso il Comune o il Consolato italiano (per i cittradini italiani) di nuova residenza, se si tratta di emigrazione.
  • Direttamente all'ufficio anagrafe, se si tratta di segnalazione di irreperibilità o di emigrazione all'estero per il cittadino straniero o dell'U.E., compilando l'apposito modulo.

Cosa serve

Caso di richiesta di cancellazione per irreperibilità:

  • Richiesta di cancellazione anagrafica da compilarsi attraverso apposito modulo;
  • Documento di identità;
  • Marca da bollo da € 16,00.

Cosa si ottiene

La cancellazione dall'anagrafe delle persone non più residenti nel Comune.

Tempi e scadenze

Caso di irreperibilità accertata:

  • d’ufficio sulla base di informazioni acquisite direttamente dall’ufficio Anagrafe;
  • su istanza di parte sulla base di segnalazioni che possono pervenire da altri Comuni o Enti, nonché da cittadini privati su dichiarazione scritta e circostanziata (si vedano i documenti correlati).

L’avvio del procedimento viene comunicato agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Dopo circa 12 mesi di accertamenti, qualora gli interessati non abbiamo regolarizzato la propria posizione, verrà adottato il provvedimento finale di cancellazione anagrafica, notificato ai sensi dell’art.143 cpc.

Caso di omessa dichiarazione di dimora abituale:
Avviene d’ufficio trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in seguito al mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale. L’avvio del procedimento viene comunicato agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il provvedimento finale di cancellazione viene adottato dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo presentazione del nuovo permesso di soggiorno o documenti che dimostrino un ricorso avverso il mancato rinnovo del documento di soggiorno.

Quanto costa

La richiesta di cancellazione anagrafica per il caso di irreperibilità, prevede l'acquisto di una marca da bollo del valore di € 16,00.

Accedi al servizio

Servizio Anagrafe /Anagrafe Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)

via Rocca, 1

41045 Montefiorino

Ulteriori informazioni

Normativa: L. n. 1228/1954 D.P.R. n. 223/1989 come modificato dal D.P.R. 154/2012

Contatti

Servizio Anagrafe /Anagrafe Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)

via Rocca, 1

41045 Montefiorino

Ultimo aggiornamento: 11-12-2023, 15:50

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