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Tutti i proprietari, possessori e conduttori a qualsiasi titolo, dei terreni a lato delle strade comunali, delle strade vicinali ad uso pubblico e delle strade provinciali all’interno dei centri abitati, poste su tutto il territorio comunale, di eseguire, nel termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno solare:

  1. il taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il limite esterno della cunetta o, in mancanza, della banchina stradale;
  2. l’abbattimento di tutti gli alberi secchi, pericolosi o pendenti verso la sede stradale presenti sulle ripe di monte e di valle della carreggiata fino alla distanza di metri 6 dal confine stradale (limite esterno cunetta o banchina) per le strade a doppia corsia di marcia e metri 4 per le rimanenti (il limiti indicati possono essere aumentati in caso di rischio specifico, qualora ritenuto necessario dal personale addetto al controllo);
  3. le potature di siepi, arbusti, rovi e ogni altro tipo di vegetazione che protenda oltre il confine stradale, prestando particolare attenzione presso curve ed intersezioni stradali dove deve essere garantita la visibilità nei due sensi di marcia per almeno un tratto di 20 mt;
  4. la rimozione di tronchi o ramaglie che per ogni motivo dovessero trovarsi sulla sede stradale e pertinenze in modo da mantenere le aree pulite e in perfetto ordine;
  5. la ripetizione di interventi di manutenzione periodica al fine di evitare oltre ai problemi di viabilità anche il rischio di propagazione di incendi;
  6. la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale (es. erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti) che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.

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Ultimo aggiornamento: 07-05-2024, 11:01